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Decreto Cura-Italia: cosa prevede per le attività commerciali
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Decreto Cura-Italia: cosa prevede per le attività commerciali
15 marzo 2020

Decreto Cura-Italia: cosa prevede per le attività commerciali

Varato il 16 marzo 2020, il Decreto Legge denominato “cura-Italia” vale 25 miliardi di euro e mira a supportare cittadini e attività commerciali nelle difficoltà causate dall’emergenza Covid-19. Vediamo cosa contiene.

Il DL “cura-Italia” prevede misure straordinarie – per un totale di 25 miliardi di € – per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: a questo decreto seguirà ne seguirà verosimilmente un altro ad aprile, che espanderà le misure già messe in campo.

 

Vediamo cosa contiene il decreto legislativo varato il 16/03/2020 dal governo Conte.

 

Misure fiscali nel decreto cura-Italia

SOSPENSIONE VERSAMENTI – Le trattenute come l’addizionale regionale e comunale, l’IVA annuale e quella mensile, i contributi INPS e INAIL originariamente previsti entro il 16/03/20 sono:

 

sospesi fino al 20/03 per i grandi contribuenti

sospesi fino al 31/05 per i titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, e si potranno pagare in un’unica tranche entro il 31 maggio 2020 o tramite rateizzazione (max 5 rate mensili di pari importo) a partire da maggio 2020.

STOP ALTRI ADEMPIMENTI E CONTROLLI –  Ogni altro appuntamento con il fisco con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, come cartelle esattoriali e accertamenti esecutivi, è sospeso per tutti fino a fine maggio. Saranno da inviare esclusivamente le comunicazioni relative alla dichiarazione dei redditi precompilata. Sono sospese anche le attività di controllo e accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria.

 

Attenzione: la sospensione di adempimenti e controlli non riguarda l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, i cui obblighi e le cui scadenze rimangono validi.

 

AFFITTO NEGOZI E CREDITO D’IMPOSTA – Ai titolari di attività d’impresa viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. La misura è valida solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

 

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA – In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del Covid-19, i datori di lavoro possono richiedere la cassa integrazione ordinaria utilizzando la causale “Emergenza Covid-19”. Per i soggetti che avevano già la cassa straordinaria o la solidarietà sarà possibile accedere al nuovo trattamento di cassa ordinaria per non più di nove settimane. La nuova cassa sostituisce quella in corso precedentemente.

 

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – Le Regioni hanno facoltà di autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga a favore di imprese non coperte dalle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

 

600€ DI INDENNITÀ A PROFESSIONISTI, CO.CO.CO., LAVORATORI AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO – È riconosciuta uniindennità una tantum pari a 600 euro per:

 

  • liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23/02/2020
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi data del 23/02/20 (iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie)
  • operai agricoli a tempo determinato
  • lavoratori dello spettacolo

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE – Per facilitare il contenimento del contagio da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione viene riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione di ambienti di lavoro e strumenti di lavoro (fino a un massimo di 20.000€ per attività commerciale, e comunque fino all’esaurimento del tetto massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020).

 

NASPI E DISCOLL PROROGATE – I termini per presentare domanda di disoccupazione Naspi e Discoll passano da 68 a 128 giorni.

 

MUTUI AUTONOMI SOSPESI – L’ammissione ai benefici del “Fondo Gasparrini” viene estesa per 9 mesi ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data) un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della riduzione della propria attività in ottemperanza agli ordini delle autorità competenti. L’accesso al Fondo dà diritto alla sospensione delle rate del mutuo prima casa e non richiede la presentazione dell’indicatore ISEE.

 

LICENZIAMENTI BLOCCATI – Le procedure di licenziamento avviate dal 23 febbraio in poi sono bloccate.

 

BONUS BABYSITTER E CONGEDI – I genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire (per i figli di età non superiore ai 12 anni) di un congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Il congedo è valido dal 5 marzo 2020 e per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni.

 

In alternativa è prevista la possibilità di scegliere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting con un limite massimo di 600€ a copertura delle prestazioni effettuate.

 

Verrà poi riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni: l’indennità è valida per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata e ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Questo congedo speciale è riconosciuto a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile.

 

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno inoltre diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

PERMESSI LEGGE 104 – Il permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

 

PREMIO PER I LAVORATORI DIPENDENTI – Ai titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito non superiore a 40.000€ che continuano a lavorare in sede spetta un premio – per il mese di marzo 2020 – di 100€ che non concorre alla formazione del reddito. Questo premio è da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

 

CONTRIBUTI COLF SOSPESI – I termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 sono sospesi.

 

GARANZIE SUI PRESTITI – Lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro, volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso. La misura è valida per 9 mesi dal provvedimento.

 

SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ – Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito in favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza Covid-19. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta.

 

SOSTEGNO AL REDDITO DI LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI – Per i lavoratori iscritti a enti previdenziali privati danneggiati dal Coronavirus è in arrivo un “fondo per il reddito di ultima istanza” da 200 milioni. Questa misura prevede una forma di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività e che nel corso del 2019 non avevano guadagnato più di 10.000€. Sarà il ministero del Lavoro a definire i criteri dell’accesso a questo fondo.

 

SOSTEGNI ALLE IMPRESE – Le PMI avranno misure di sostegno finanziario dello Stato fino al 33% dei prestiti erogati:

 

  • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

QUARANTENA EQUIPARATA ALLA MALATTIA – Chi è in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria (è il caso ad esempio della quarantena imposta per a chi è rientrato al Sud dalle regioni più colpite) vedrà conteggiato il periodo di assenza dal lavoro come malattia e quindi riceverà regolare retribuzione. La quarantena verrà inoltre esclusa dal periodo di comporto, ovvero dal calcolo del numero massimo di giorni di malattia oltre il quale il datore di lavoro può licenziare. Sarà necessario comunque presentare il certificato del medico curante.

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Redazione EasyCassa

 

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